IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza ex artt. 23  e  3  legge  11  marzo
 1995, n. 87.
                           Rilevato in fatto
   Con  ricorso depositato nella cancelleria di questa pretura in data
 27 settembre 1995, Battistini Emanuele proponeva opposizione  avverso
 il  provvedimento di sospensione per giorni quindici della patente di
 guida emasso dal prefetto di Forli' in data 23 agosto 1995  ai  sensi
 dell'art. 186 c.d.s.
   La  prefettura  di  Forli' si costituiva in giudizio contestando il
 fondamento dell'opposizione.
   All'udienza  di  discussione  il  pretore  sollevava  eccezione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  186 c.d.s. nei termini che
 seguono.
                          Rilevato in diritto
   L'art.  186  c.d.s.  prevede  il  reato  di guida sotto l'influenza
 dell'alcool,  punito   con   la   pena   congiunta   dell'arresto   e
 dell'ammenda.
   All'accertamento di tale reato, in forza del secondo comma, seconda
 parte,  dell'art.  186  c.d.s.,  consegue  la sanzione amministrativa
 accessoria della sospensione della patente di guida secondo minimi  e
 massimi edittali ivi previsti.
   Non  trattandosi  di  provvedimento  di  natura  cautelare,  ma  di
 sanzione accessoria, l'applicazione della sospensione  della  patente
 da parte dell'autorita' amministrativa implica quindi l'assunzione di
 parametri  retributivi  propri  di un giudizio di responsabilita' nel
 merito.
   Il sistema sanzionatorio  delineato  dalla  citata  norma  prevede,
 pertanto,   due   distinti   procedimenti,  l'uno  penale  e  l'altro
 amministrativo, volti rispettivamente all'applicazione della sanzione
 principale e della sanzione accessoria,  aventi  peraltro  lo  stesso
 oggetto primario:  l'accertamento del reato.
   L'esistenza  dei  due procedimenti, del tutto autonomi senza alcuna
 relazione di pregiudizialita', crea il  pericolo  che  in  ordine  al
 medesimo  oggetto  si  formino  giudicati  contrastanti:  quello  del
 giudice penale e quello del giudice civile investito dell'opposizione
 alla sanzione amministrativa.
   Sarebbe piu' corretto, invece, rimettere la cognizione del reato di
 cui al predetto art. 186 c.d.s. esclusivamente al giudice penale, non
 solo ai fini dell'irrogazione della sanzione principale, ma per tutto
 quello che collateralmente discende sul  piano  dell'apprezzamento  e
 della graduazione della colpevolezza, e quindi anche per l'inflizione
 della pena accesoria.
   Cio'  sia  per  evitare  il  ciatato pericolo di contrasti, sia per
 rispetto del  principio  di  cui  all'art.  25,  primo  comma,  della
 Costituzione,  in  base al quale tutte le valutazioni inerenti ad una
 responsabilita' penale e  ad  essa  direttamente  conseguenti  devono
 naturalmente far capo al giudice penale.
   Il sistema sanzionatorio delinato dall'art. 186 c.d.s. si presta ad
 un'ulteriore  censura  di  illegittimita' per contrasto con l'art.  3
 della Costituzione, attesa la irragionevole  disparita'  rispetto  ai
 principi  codificati  dagli  artt. 24, legge n. 689/1981 e 221 c.d.s.
 che, nei casi di connessione  tra  reato  e  illecito  amministrativo
 rimettono   al   giudice   penale   la   decisione  sulla  violazione
 amministrativa dalla cui esistenza dipende l'accertamento del reato.
   Le stesse ragioni di opportunita' e  di  economia  processuale  che
 hanno  determinato  lo  spostamento  della  competenza  in favore del
 giudice penale anche per la violazione amministrativa nell'ipotesi di
 connessione con un reato, ricorrono, a maggior ragione,  quando  allo
 stesso comportamento costituente reato consegue l'applicazione di una
 sanzione amministrativa.
   In  altri  termini non si comprende in base a quale criterio logico
 il legislatore abbia previsto nel caso di  connessione  fra  illecito
 amministrativo  e  reato  (in  cui la coincidenza fra i comportamenti
 illeciti nel campo amministrativo e  nel  campo  penale  puo'  essere
 anche  solo  parziale)  l'esclusiva  competenza del giudice penale in
 ordine  alla  cognizione  della  violazione  amministrativa  e   alla
 conseguente  applicazione  della  sanzione  amministrativa  ed  abbia
 invece  sottratto  alla completenza del giudice penale la valutazione
 del reato ai fini dell'applicazione della sanzione  accessoria  della
 sospensione  della  petente  di  guida e l'irrogazione della sanzione
 stessa.
   Va pertanto disposta la  sospensione  del  giudizio  in  corso  con
 trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale per la decisione
 delle  questioni  pregiudiziali  di  costituzionalita'   piu'   sopra
 prospettate   mandando   alla  cancelleria  per  gli  adempimenti  di
 competenza ex art. 23 legge n. 87/1953.