IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza ex artt. 23 e 3 legge 11 marzo 1995, n. 87. Rilevato in fatto Con ricorso depositato nella cancelleria di questa pretura in data 27 settembre 1995, Battistini Emanuele proponeva opposizione avverso il provvedimento di sospensione per giorni quindici della patente di guida emasso dal prefetto di Forli' in data 23 agosto 1995 ai sensi dell'art. 186 c.d.s. La prefettura di Forli' si costituiva in giudizio contestando il fondamento dell'opposizione. All'udienza di discussione il pretore sollevava eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 186 c.d.s. nei termini che seguono. Rilevato in diritto L'art. 186 c.d.s. prevede il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, punito con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda. All'accertamento di tale reato, in forza del secondo comma, seconda parte, dell'art. 186 c.d.s., consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida secondo minimi e massimi edittali ivi previsti. Non trattandosi di provvedimento di natura cautelare, ma di sanzione accessoria, l'applicazione della sospensione della patente da parte dell'autorita' amministrativa implica quindi l'assunzione di parametri retributivi propri di un giudizio di responsabilita' nel merito. Il sistema sanzionatorio delineato dalla citata norma prevede, pertanto, due distinti procedimenti, l'uno penale e l'altro amministrativo, volti rispettivamente all'applicazione della sanzione principale e della sanzione accessoria, aventi peraltro lo stesso oggetto primario: l'accertamento del reato. L'esistenza dei due procedimenti, del tutto autonomi senza alcuna relazione di pregiudizialita', crea il pericolo che in ordine al medesimo oggetto si formino giudicati contrastanti: quello del giudice penale e quello del giudice civile investito dell'opposizione alla sanzione amministrativa. Sarebbe piu' corretto, invece, rimettere la cognizione del reato di cui al predetto art. 186 c.d.s. esclusivamente al giudice penale, non solo ai fini dell'irrogazione della sanzione principale, ma per tutto quello che collateralmente discende sul piano dell'apprezzamento e della graduazione della colpevolezza, e quindi anche per l'inflizione della pena accesoria. Cio' sia per evitare il ciatato pericolo di contrasti, sia per rispetto del principio di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione, in base al quale tutte le valutazioni inerenti ad una responsabilita' penale e ad essa direttamente conseguenti devono naturalmente far capo al giudice penale. Il sistema sanzionatorio delinato dall'art. 186 c.d.s. si presta ad un'ulteriore censura di illegittimita' per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, attesa la irragionevole disparita' rispetto ai principi codificati dagli artt. 24, legge n. 689/1981 e 221 c.d.s. che, nei casi di connessione tra reato e illecito amministrativo rimettono al giudice penale la decisione sulla violazione amministrativa dalla cui esistenza dipende l'accertamento del reato. Le stesse ragioni di opportunita' e di economia processuale che hanno determinato lo spostamento della competenza in favore del giudice penale anche per la violazione amministrativa nell'ipotesi di connessione con un reato, ricorrono, a maggior ragione, quando allo stesso comportamento costituente reato consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa. In altri termini non si comprende in base a quale criterio logico il legislatore abbia previsto nel caso di connessione fra illecito amministrativo e reato (in cui la coincidenza fra i comportamenti illeciti nel campo amministrativo e nel campo penale puo' essere anche solo parziale) l'esclusiva competenza del giudice penale in ordine alla cognizione della violazione amministrativa e alla conseguente applicazione della sanzione amministrativa ed abbia invece sottratto alla completenza del giudice penale la valutazione del reato ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della petente di guida e l'irrogazione della sanzione stessa. Va pertanto disposta la sospensione del giudizio in corso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione delle questioni pregiudiziali di costituzionalita' piu' sopra prospettate mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ex art. 23 legge n. 87/1953.